Vigilanza. Docente responsabile fuori della scuola se previsto da Regolamento d’Istituto
La scuola è responsabile di un incidente ad un alunno fuori dall’edificio, in quanto gli insegnanti hanno l’obbligo di accertarsi sia che i bambini siano saliti sul bus sia di attendere i genitori se in ritardo. Con sentenza n. 21593/2017 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito all’incidente avvenuto fuori dalla scuola e nel quale è morto uno studente di 11 anni. Il tribunale di Firenze, al quale si erano rivolti i genitori del bambino, aveva dichiarato l’autista del bus, il comune e la scuola corresponsabili dell'incidente, condannandoli a risarcire per il danno subito, il padre, la madre e il fratello della vittima. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza ridefinendo le somme del risarcimento riconosciute in primo grado, rigettando la richiesta di appello del Ministero dell’istruzione.
La Suprema Corte di Cassazione, intervenendo su ricorso del Miur, ha ribadito che sussiste un preciso obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, con estensione della vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino. La sentenza ha ribadito che la vigilanza dell’amministrazione scolastica non si interrompe fino all’avvenuta presa in carico degli alunni da parte di altri soggetti, se nel regolamento d’istituto è espressamente definito che i docenti dell’ultima ora vigilino all’uscita degli alunni dalla scuola fino a quando questi salgano sullo scuolabus. Quindi, la responsabilità dell’istituzione scolastica in caso di sinistri ed infortuni permane anche al di fuori delle pertinenze dell’edificio scolastico.


















